5 dicembre 2019: nuova Diagnosi Energetica per i Soggetti Energivori e le Grandi Imprese.

Entro la scadenza del 5 dicembre 2019 le Grandi Imprese (1) e i Soggetti Energivori (2) ai sensi del D.Lgs. 102/14 che hanno già redatto la prima Diagnosi Energetica (DE) nel 2015, dovranno obbligatoriarmente predisporre una nuova DE aggiornata.

Come prevede il D.Lgs. 102/14 la DE va redatta ogni 4 anni esclusivamente da soggetti abilitati quali: EGE certificati UNI CEI 11352 o ESCo certificate UNI CEI 11352.

Cosa fa Lucen per aiutarvi?

La LUCEN S.r.l. in qualità di ESCo certificata UNI CEI 11352 è in grado di redigere la Diagnosi Energetica e inoltrare i dati relativi al portale ENEA entro il 5 dicembre 2019, assicurando il rispetto degli obblighi di legge ed evitare le pesanti sanzioni da parte del Ministero Sviluppo Economico.

Oltre alla DE, la LUCEN S.r.l. in quanto ESCo è in grado di proporsi come partner tecnologico per proporre e realizzare gli interventi di efficientamento con modalità contrattuali del tipo EPC (a rendimento garantito) con investimento a nostro carico e/o con il reperimento delle risorse finanziarie necessarie presso terzi. L’investimento verrà ripagato dal risparmio ottenibile.

Perché sono importanti le Diagnosi Energetiche?

Al di là degli attuali obblighi di legge, la Diagnosi Energetica va vista come un’ottima opportunità da cogliere per rendere più efficienti le proprie unità produttive per risparmiare energia e quindi ridurre i costi.

La DE contempla l’analisi dello stato di efficienza di immobili, impianti e cicli produttivi in relazione ad ogni vettore energetico presente in azienda (elettrico, gas, vapore, ecc.).

Nella DE vengono elencati gli interventi per ordine di convenienza in termini di costi/benefici e tempo di ritorno dell’investimento, in modo da guidare il cliente a valutare la scelta più consona alle proprie esigenze.

Ecco perché investire nell'analisi energetica è un fattore importante! Fa bene all'azienda, al portafoglio e perché no… anche all'ambiente!

Chiamateci per tutti i dettagli!

Note:

  • Per “Grandi Imprese” si intendono le aziende con: > 250 dipendenti; fatturato > 50 milioni di Euro o bilancio annuo > 43 milioni di euro.
  • Le imprese iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico D.I.M. 5 aprile 2013 c.m. Decreto M.I.S.E. del 21 dicembre 2017, ovvero le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno.