ULTIME MODIFICHE AL D. LGS N. 102/2014
Buongiorno!
Oggi vogliamo parlarvi delle ultime modifiche al D.LGS N. 102/2014, conseguenziali all’entrata in vigore del D.LGS N. 73/2020.
Le principali novità si applicano sulle imprese energivore le quali sulla base del comma 3 articolo 8 sono obbligate ad almeno 1 intervento di efficientamento energetico o, in alternativa, ad adottare un sistema di gestione ISO 50001 tra una diagnosi ed un’altra.
Tutte le grandi imprese a forte consumo energetico, eccezion fatta per quelle che hanno adottato il sistema di gestione ISO con inclusa la diagnosi energetica, rimangono obbligate ad effettuare la diagnosi energetica.
Per quanto concerne la comunicazione della diagnosi energetica il procedimento non cambia; è essenziale l’invio della comunicazione all’ENEA che cura la conservazione dei risultati della diagnosi e li trasmette entro il 30 giugno al Ministero delle Sviluppo Economico e al Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare.
Invece le grandi imprese con consumi energetici complessivi annui inferiori a 50 tep non devono necessariamente eseguire una diagnosi energetica nei siti produttivi nazionali.
Novità PMI
Per le PMI invece ci sono grosse novità! Infatti il Ministero dello sviluppo economico ha emanato diversi finanziamenti per consentire l’implementazione di sistemi di gestione dell’energia che siano conformi alla norma ISO 50001.
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